CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA |
1. PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO, AUTORIZZAZIONI a) il D. L. 111/95 (di attuazione della Dir. 90/314/CEE) e successive modifiche dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del D.L. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni generali di contratto. 2. FONTI LEGISLATIVE La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonchè dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs. n.206 del 6 settembre 2005 (art 82-100) e sue successive modificazioni. 3. PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente o presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio. 4. PAGAMENTI La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione o della richiesta impegnativa, il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni antecedenti alla data di partenza, comunque i pagamenti dovranno sempre essere effettuati così come risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto, salvo ulteriori danni subiti dall'Organizzatore. 5. RAPPRESENTANZA - INSOLVENZA Villa Toscana non attribuisce alcun mandato di rappresentanza all'Agenzia intermediaria che, di conseguenza, non potrà fare affermazioni verbali o scritte che possano indurre i Clienti viaggiatori a ritenere che tale mandato le sia stato conferito. L'Agenzia intermediaria agisce per conto del Cliente viaggiatore dal quale incasserà per conto di Villa Toscana il corrispettivo a questa appartenente relativo ai servizi prenotati, al solo fine di trasferirlo alla Villa Toscana stessa. Qualora dovesse verificarsi la circostanza che l'Agenzia intermediaria non versi a Villa Toscana il corrispettivo dei servizi prenotati entro i termini improrogabili indicati al Punto 4 il Cliente viaggiatore sarà solidalmente responsabile e garante del pagamento verso Villa Toscana ai sensi dell'art. 1294 del Codice Civile.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo 7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2. e 3. comma dell'articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchè per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla (Art. 33 lett. c Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 8, 4. comma qualora fosse egli ad annullare. 8. RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4 1. comma - il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella Scheda Tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 9. MODIFICHE RICHIESTE DAL CLIENTE Le modifiche a prestazioni già accettate obbligano l'Organizzatore soltanto nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso, la richiesta di modifica, comporta l'addebito al Cliente delle maggiori spese sostenute. La modifica delle persone all'interno di una pratica sarà considerato annullamento parziale ed è soggetto alle penali indicate nella Scheda Tecnica. 10. CESSIONE DEL CONTRATTO Il Cliente che si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può farsi sostituire da altra persona, sempre che:
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto o altro documento valido per tutti i paesi toccati, nonchè dei visti di soggiorni o di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni causati dall'inosservanza alle suddette obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno ed è, responsabile, verso l'Organizzatore, del pregiudizio arrecato al diritto di surroga. Il Cliente è tenuto a fornire all'Organizzazione, all'atto della prenotazione, quei particolari desideri che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici, sempre che ne sia possibile l'attuazione.
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione proposta non venga accettata dal Cliente, per un giustificato motivo, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e, restituirà a differenza tra le prestazioni previste e quelle effettuate sino al momento della partenza. 13. RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Cliente dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano causati da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che non venga provato che l'evento è dipeso dal consumatore stesso (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei pacchetti turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze che l'Organizzatore, non poteva, secondo la diligenza professionale, prevedere o risolvere. 14. LIMITI DI RISARCIMENTO Il danno derivante alla persona è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione Europea e, in particolare, nei limiti previsti dalla Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo del 1929 resa esecutiva con legge 19 Maggio 1932; dalla Convenzione di Berna del 25 Febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 Marzo 1962; e dalla Convenzione di Bruxelles del 23 Aprile 1979 (CCV) resa esecutiva con legge 27 Dicembre 1977 n. 1084 per ogni altra responsabilità dell'Organizzatore. Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. 15. OBBLIGO DI ASSISTENZA L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza dovute, secondo la diligenza professionale, esclusivamente per le obbligazioni poste a proprio carico dalla legge o dal contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Cliente per l'inadempimento del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo. 16. RECLAMI E DENUCIE Il Cliente deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, senza ritardo, affinchè l'Organizzatore vi possa porre tempestivamente rimedio. Il Cliente può altresì sporgere reclamo anche mediante l'invio di una raccomandata entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore fornirà al Cliente l'assistenza di cui al precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere nel caso di reclamo presentato dopo il rientro. 17. FONDO DI GARANZIA è istituita presso il Ministero delle Attività Produttive un Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 100 D.L. 206/2005, in caso di insolvenza o fallimento dell'Organizzatore o del Venditore. Le modalità dell'intervento del fondo sono stabilite con decreto del Ministero delle Attività Produttive (artt. 100 D.L 206/2005).
18. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E DELLE STRUTTURE TURISTICHE La classificazione delle strutture turistiche e quella alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti autorità pubbliche dei paesi anche membri della UE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base ai propri criteri di valutazione ed in base agli standard di qualità.
19. FORO COMPETENTE Per eventuali contestazioni e controversie, sarà esclusivamente competente il Foro della circoscrizione di Pisa 20. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.L 196/2003 e usati esclusivamente per l'espletamento delle formalità inerenti alla realizzazione delle prenotazioni e per la spedizione del nostro materiale pubblicitario. I clienti hanno il diritto di modificare, integrare e di chiedere l'annullamento dei dati personali forniti.
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SCHEDA TECNICA
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE NO. 38/2006
La legge italiana punisce i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. Pubblicazione realizzata ai sensi della Legge Regionale Toscana n.42 del 23.03.2000 e successive modifiche. Autorizzazione amministrativa per l'esercizio di agenzia di viaggi e turismo rinnovata dalla Provincia di Pisa in data 01.03.2005 Copertura Assicurativa Villa Toscana srl è coperta dalla polizza Responsabilità Civile n. 2045 65 22055622 Unipol Assicurazioni S.p.a., in conformità alla L. R. n. 42 del 23.03.2000 e successive modifiche.
PENALITA' PER RECESSO
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 8 delle Condizioni Generali del Contratto di Vendita, saranno addebitate, indipendentemente dall'acconto versato, a titolo di corrispettivo per il recesso, oltre alla quota di gestione pratica di euro 35,00, quanto di seguito indicato:
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